Nuova disciplina degli stupefacenti e rideterminazione della pena

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Inserito il 18/agosto/2014 da nella sezione Legale - Novità

CON TABELLE E FORMULE

Aggiornato :

- al D.L. 36/2014 convertito con modifiche in L. 79/2014 (G.U. 20 maggio 2014 n.115);

- alla sentenza della C.Costituzionale n.32/2014

a cura di Antonio Di Tullio D’Elisiis

Maggioli Editore

Euro 36 anziché Euro 40

L’opera è aggiornata con la sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 4bis e 4vicies ter del D.L. n. 272/2005 convertito con modifiche in L. n. 49/2006 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi) e con il D.L. n. 36/2014 convertito con modifiche in L. n. 79/2014 (G.U. 20 maggio 2014 n. 115) che ha riformulato le tabelle concernenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative pre-parazioni. In primo luogo, si commentano gli effetti della decisione della Corte Costituzionale anche alla luce di quanto enunciato nell’ordinanza di rimessione individuando tutte le regole giuridiche che sono interessate da questa censura di illegittimità costituzionale. In secondo luogo, si tratta del tema inerente alla pena applicabile nei procedimenti pendenti, ossia se sia configurabile quella prevista dalla legge Fini-Giovanardi ovvero quella sancita dal d.P.R. n. 309 del 1990 anche tenuto conto dell’ipotesi in cui sia stata riconosciuta la continuazione. in questo secondo caso, la tematica prospettata investe anche la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In terzo luogo, si esamina il problema di verificare se e in che termini sia rideterminabile la sanzione detentiva già in corso di espiazione per effetto della reviviscenza della normativa più favorevole per le droghe c.d. “leggere” stabilita dal d.P.R. n. 309 del 1990, così come originariamente previsto dal legislatore. A tale proposito, sono state inserite alcune FORMULE, da poter proporre in sede di esecuzione penale, con particolar riguardo ai casi in cui sia stata riconosciuta la continuazione o disposto il cumulo giuridico. In quarto luogo, si esamina quali conseguenze potrebbero scaturire dal rapporto tra il “nuovo” art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le misure pre-cautelari, le misure cautelari, l’esecuzione della pena e la fase della sorveglianza. Infine, sono state riprodotte, oltre la sentenza della Corte Costituzionale, anche le normative succedutesi nel tempo ivi comprese le tabelle di riferimento.

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